Il 31 dicembre 2020 scade il termine entro il quale i titolari di marchi collettivi registrati secondo la vecchia normativa (imprese, reti o consorzi), possono presentare domanda per la conversione dei propri segni in marchi collettivi o di certificazione, nel rispetto di limiti e condizioni previsti dalla nuova disciplina del Codice della Proprietà Industriale (CPI), introdotta dal D. Lgs. n. 15/2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436.
Tale incipit può fungere sicuramente da incentivo per ricordare le agevolazioni accordate dal Decreto 15 gennaio 2020, tramite il quale il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani.
Le agevolazioni di cui al Decreto indicato in premessa, infatti, risultano beneficiabili non solo da coloro che hanno proceduto o stanno procedendo alla registrazione di marchi collettivi o di certificazione, ma anche da chi ha presentato domanda di conversione entro il 31 dicembre 2020.
Prima di procedere all’analisi delle agevolazioni, occorre fornire un excursus sulle recenti modifiche apportate a livello italiano alla disciplina dei marchi collettivi e all’introduzione, anche nel nostro ordinamento, dei marchi di certificazione.
Ai sensi delle citate modifiche, infatti, gli artt. 11 e 11-bis del CPI distinguono in maniera netta i marchi collettivi dai marchi di certificazione, stabilendo precisi limiti sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.
In sintesi, il marchio collettivo (art. 11 CPI) è un titolo di proprietà industriale che può essere registrato da persone giuridiche di diritto pubblico (enti locali, enti pubblici economici, ecc.) o da associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, per distinguere i prodotti e servizi dei propri membri da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. Dunque, i marchi collettivi informano i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione di categoria e che ha il diritto di utilizzare il marchio rispondendo a determinati requisiti qualitativi, espressamente indicati nel regolamento d’uso.
Diversamente, il marchio di certificazione (art. 11-bis CPI) può essere registrato sia da persone fisiche che giuridiche (tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione) per garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che il titolare del marchio non svolga attività di fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
In entrambi i casi, alla domanda di registrazione va necessariamente allegato il regolamento d’uso dei marchi, con apposita indicazione dei controlli e delle sanzioni previste, assicurando in tal senso la funzione di garanzia di qualità e di provenienza.
Facciamo alcuni esempi per comprendere meglio, nella pratica, a quale tipologia di attività ci stiamo riferendo: “Grana Padano”, “Bancomat”, “Pura Lana Vergine” sono marchi collettivi che vengono utilizzati in presenza di un prodotto o di un servizio che segue determinati canoni espressi nel regolamento d’uso; “NormPack” è un marchio di certificazione europeo.
Chiaramente, marchio collettivo e di certificazione si differenziano in maniera netta da DOP e IGP che, per la loro registrazione, prevedono un iter burocratico complesso con requisiti stabiliti dalla legge ed esclusivamente per prodotti agro-alimentari.
A differenza dei soggetti legittimati a registrare marchi collettivi o di certificazione, possono beneficiare delle agevolazioni oggetto del Decreto 15 gennaio 2020 solo le associazioni rappresentative delle categorie produttive.
L’importo massimo delle agevolazioni, fruibili da ciascun soggetto beneficiario, è pari al 70% delle spese sostenute e non può superare, in ogni caso, gli euro 70.000/anno e sono di competenza della Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di un milione di euro per ciascun anno a decorrere dal 2019.
Il soggetto gestore della misura è l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere.
Infine, sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani:
a. partecipazione a fiere e saloni internazionali;
b. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
c. incontri bilaterali con associazioni estere;
d. seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;
e. azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.
A nostro giudizio, si tratta di un’iniziativa sicuramente utile e funzionale. Poniamo l’attenzione, infatti, sul fatto che funzione essenziale di tale tipologia di marchi, oggetto delle agevolazioni, è sicuramente quella di garantire la qualità dei prodotti e dei servizi marchiati, dunque tramite i finanziamenti accordati per l’incentivo di tale attività indirettamente vengono coinvolti anche i consumatori che beneficiano, in tal senso, di prodotti o servizi di qualità maggiore. Oltre al fatto che le agevolazioni coprono attività fortemente differenziate tra loro che costituiscono una parte sostanziale del processo promozionale e pubblicitario normalmente percorso dall’azienda.
Dott.ssa Valentina Ghelardi
(Trademark Attorney)