[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1506403716939{margin-bottom: 0px !important;}”]Il caso dello Champagnoteque e le potenzialità represse delle denominazioni
Con decisione del 10 luglio 2014 la V Camera di Ricorso dell’UAMI confermava il rigetto della registrazione del Marchio Comunitario “Champagnoteque” per vini e servizi di ristorazione e vendita correlati ritenendola evocativa della denominazione “CHAMPAGNE” protetta dalle normative nazionali e azionata dal CIVC ai sensi dell’art. 8 4. RCM . La Divisione di Opposizione così si esprime: “l’utilizzazione di un marchio per servizi che evocano una fama straordinaria già acquisita, precisamente quella della AOC “Champagne” può facilitare la penetrazione (commerciale) sul mercato e conferire un vantaggio commerciale al titolare di questo, conferire rapidamente valore all’attività del richiedente, facilitare la ricerca di partners commerciali e investitori (…) e facilitare l’ottenimento della fiducia e lo sviluppo delle 2 attività relative”. Pertanto, “la Divisione di Opposizione considera che il marchio contestato è suscettibile di svilire la notorietà della AOC”.
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