[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1506404663243{margin-bottom: 0px !important;}”]Le multinazionali, si sa, sono sorde a volte ai suggerimenti della logica e fedeli alla vocazione del “raccogliere” così accade che imbastiscano contenziosi pretestuosi senza ben valutare la legittimazione passiva delle controparti.
E infatti, con sentenza del 3 marzo 2016 la Corte di Giustizia europea nella procedura C-179/15 Daimler Ag c./ Együd Garage Gépjárműjavító su domanda pregiudiziale del giudice nazionale, ha dichiarato che “un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.”
Nel caso la società ungherese Együd Garage aveva utilizzato per un periodo col consenso della sussidiaria ungherese di Daimler Ag. Il marchio di quest’ultima commercializzandone pezzi di ricambio e divenendo per tale periodo officina autorizzata Mercedez Benz. Risolto il contratto la società ungherese aveva chiesto ai siti internet cui aveva commissionato la pubblicità di rimuovere tali annunci, senza tuttavia ottenerne l’adempimento. La Corte ritiene che “non possano essere imputati ad un inserzionista atti autonomi di altri operatori economici “ e che il titolare del marchio non ha diritto di agire nei confronti dell’inserzionista, in quanto lo stesso non ha posto in essere un comportamento attivo che è il solo a integrare la fattispecie di “uso del marchio”altrui. Diversamente sarebbe violato il principio “impossibilium nulla obligatio est” e mal intepretata la direttiva 2008/95 art. 5 cui la richiesta incidentale faceva riferimento. Tuttavia, resterebbe impregiudicata la possibilità di richiedere all’inserzionista, se del caso, la restituzione del vantaggio eventualmente conseguito in base alla normativa nazionale e quella di agire nei confronti dei gestori dei siti internet.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]
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