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[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1506399794953{margin-bottom: 0px !important;}”]UIBM – Sentenza 34/15 dell’08.06.2015 ricorso n.7417 Marchi deboli – tutela – registrazione

Su opposizione presentata da Il Borro s.r.l. contro la registrazione del marchio italiano “I tre borri” della Fattoria Corzano e Paterno nella classe 33 (vini) la divisione di Opposizione si era a suo tempo pronunciata ritenendo il marchio registrabile e rigettando l’opposizione. La decisione viene confermata dalla Commissione di ricorso che così statuisce: “l’accostamento dei vini a termini descrittivi di una certa particolarità del terreno ove essi sono prodotti costituisce un dato frequente e di uso comune, per cui non può neppure validamente sostenersi che l’utilizzo dei termini in questione rivesta carattere di originalità o di fantasia tale da far acquistare al marchio la natura forte (v. Cass.12506/92; Cass.10071/08). Nel caso di specie deve, pertanto, farsi applicazione del principio più volte ribadito dalla Corte di cassazione secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. (Cass. 17787/07; Cass. 1861/15) Da ciò consegue che il marchio del richiedente “I tre borri” deve ritenersi adeguatamente differenziato rispetto al marchio “il borro” dell’opponente proprio in virtù dell’aggiunta dei termini “i tre” che consentono di prospettare al consumatore una immagine peculiare di un certo luogo costituito da un pluralità di canaloni torrentizi diversa da quella di un “borro” isolato acquisendo così un autonomo carattere distintivo idoneo ad impedire tra i consumatori un rischio di confusione tra i due marchi.”[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

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