[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1506404896049{margin-bottom: 0px !important;}”]Con sentenza del 7 luglio 2015 n.28847 la Cassazione penale ha stabilito che non sarebbe consentito l’uso del marchio “in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”.
La Corte perciò rinviene la contraffazione del marchio dell’impresa produttrice da parte di un ricambista anche laddove questa abbia finalità descrittive di identificazione dello scopo del prodotto o estetiche.
Tempi duri per chi non si informa![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]
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ArticoliBrutti tempi per gli usi impropri del marchio altrui anche a fini estetici

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